“International Digital Epigraphy Association”, in sigla: “IDEA”

Art. 1  E’ costituita, a norma di legge, un’associazione denominata “International Digital Epigraphy Association”, in sigla “IDEA”

Art. 2   L’associazione ha sede in Peccioli (prov. di Pisa), Via Boccioni numero civico due e può istituire sedi distaccate anche in altre località.

Art. 3 – L’associazione ha struttura democratica, indipendenza politica e durata illimitata nel tempo.

Art. 4   L’associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà, da donazioni, erogazioni e lasciti e da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. Le entrate dell’associazione sono costituite dalle quote associative, da eventuali contributi straordinari versati dagli associati, da contributi pubblici e privati, dagli utili derivati dai servizi prestati, da attività commerciali e produttive e da altre fonti compatibili con gli scopi associativi.

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. In caso di scioglimento eventuali risultanze positive dovranno essere devolute ad associazioni od enti aventi finalità simili a quelle dell’associazione.

Art. 5  L’associazione ha per scopo la promozione dell’uso di metodologie e tecnologie avanzate nella ricerca, studio, valorizzazione, divulgazione dei ‘monumenti scritti’ a partire dall’età antica, al fine dell’ampliamento della loro conoscenza a più livelli di competenza, da quello degli specialisti a quello del turista occasionale.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari, l’associazione promuove, organizza e gestisce convegni, conferenze, esposizioni (anche virtuali), premi e corsi di formazione (anche online); svolge attività editoriale; promuove e supporta il mantenimento dell’operatività del portale creato dal progetto europeo EAGLE (Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy); partecipa e favorisce la  partecipazione dei propri associati a progetti e iniziative anche in collaborazione con soggetti terzi; promuove iniziative nell’interesse dei propri associati; compie ed incoraggia studi  e ricerche; raccoglie dati e notizie di interesse per l’attività dei soci; svolge attività di consulenza a favore degli associati; svolge in genere tutte le attività utili per il raggiungimento degli scopi che l’associazione si propone.

Art. 6  Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi pubblici e privati, le società, le aziende e le associazioni.

Sull’accettazione o il respingimento delle richieste di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, la giunta esecutiva.

I soci ordinari sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota associativa annua nella misura che verrà di anno in anno stabilita dal comitato direttivo. I soci diversi dalle persone fisiche sono inoltre tenuti al versamento annuale di un contributo integrativo il cui importo è anch’esso stabilito dal comitato direttivo.

La quota associativa e il contributo integrativo non potranno subire un aumento annuo superiore al 10%.

Per l’anno 2016, la quota associativa è stabilita nella misura di 100 euro e il contributo integrativo per i soci diversi dalle persone fisiche è stabilito nella misura di 400 euro.

Le quote devono essere versate all’iscrizione e entro il 31 gennaio di ogni anno successivo.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’associazione, potranno essere richieste quote straordinarie di autofinanziamento unicamente ai soci interessati ad esse, senza alcun obbligo di versamento per i soci non interessati.

Tutti i soci che aderiscono all’associazione entro dodici mesi dalla sua fondazione sono insigniti del titolo di socio fondatore. Tale definizione non implica alcuna differenza, rispetto agli altri soci, in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione.

La qualifica di socio è persa per il venir meno dei requisiti necessari, per dimissioni o per ritardato pagamento delle quote associative, trascorsi sei mesi dal primo sollecito di pagamento. L’esclusione è deliberata dal comitato direttivo. Il socio escluso può far ricorso all’assemblea generale.

Il socio può in ogni momento recedere dall’associazione, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta indirizzata alla giunta esecutiva. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun socio. L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per gli scopi sociali e renderle pubbliche solo previo assenso degli interessati.

Art. 7  Sono sostenitori dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi pubblici e privati, le associazioni, le società e le aziende che, pur non essendone socio, contribuiscono economicamente all’associazione o che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità associative.

I sostenitori usufruiscono dei servizi offerti dall’associazione, alle condizioni e con le modalità decise dal comitato direttivo.

I sostenitori possono partecipare alle assemblee come osservatori, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche societarie.

Art. 8  La giunta esecutiva può proporre all’approvazione del comitato direttivo la nomina di soci onorari. Sono soci onorari dell’associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e gli organismi pubblici e privati, le associazioni, le società e le aziende che, pur non essendo soci ordinari, sono nominati in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi dell’associazione.

I soci onorari possono partecipare alle assemblee come osservatori, con diritto di parola, ma senza diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche societarie.

Art. 9  Gli organi dell’associazione sono l’assemblea generale, il comitato direttivo e la giunta esecutiva.

L’assemblea generale ordinaria dei soci, convocata dalla giunta esecutiva non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce in località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa della giunta esecutiva, del comitato direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei soci.

La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci dalla giunta esecutiva con i mezzi che il comitato direttivo riterrà opportuni.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno il 50 per cento degli iscritti; non raggiungendo questo numero, l’assemblea è rimandata a non meno di due ore e non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L’assemblea può svolgersi anche in teleconferenza, con le stesse modalità descritte sopra, purchè sia garantita la libera partecipazione da parte di tutti i soci.

L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti il presidente dell’assemblea, il segretario dell’assemblea e tre scrutatori.

Il segretario dell’assemblea provvede a redigere i verbali delle deliberazioni. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dalla giunta esecutiva, oppure per domanda di non meno di cinque componenti del comitato direttivo o della decima parte degli iscritti.

I soci riuniti in assemblea generale ordinaria o straordinaria possono modificare il presente statuto.

Il comitato direttivo è nominato dall’assemblea ed è formato dal numero di componenti che verrà determinato dall’assemblea stessa.

Il comitato direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti fino ad un massimo di due mandati.

In caso di morte o di dimissioni di membri del comitato direttivo prima della scadenza del mandato, il comitato direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I membri del comitato direttivo così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri del comitato direttivo si riduca a soli due componenti, l’intero comitato direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di membro del comitato direttivo è gratuita.

Il comitato direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, anche in teleconferenza o tramite posta elettronica, su iniziativa della giunta esecutiva o di almeno un quarto dei membri del comitato direttivo.

Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il comitato direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria; fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla collaborazione con i terzi; approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Il comitato direttivo nomina nel suo seno il presidente dell’associazione, il vicepresidente, il direttore con funzioni di segretario generale e tesoriere, e fino a tre consiglieri con specifici incarichi. Essi costituiscono la giunta esecutiva dell’associazione.

La giunta esecutiva dura in carica per l’intera durata del comitato direttivo.

La giunta esecutiva si riunisce ogni volta che sia necessario, anche in teleconferenza o tramite posta elettronica, su iniziativa del presidente o del vicepresidente.

La giunta esecutiva opera per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e assolve i compiti di direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria; nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale.

Le deliberazioni della giunta esecutiva sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10 – La rappresentanza dell’associazione è conferita al presidente. Il presidente, il vicepresidente e il direttore possono, in modo disgiunto, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi riguardanti l’associazione, aprire e chiudere conti bancari ed incassare ed eseguire pagamenti.

Art. 11  Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l’associazione ed i suoi organi saranno discusse dal comitato direttivo, il quale delibererà a maggioranza senza formalità di procedura, fatto salvo il diritto di ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 12  Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 13  Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.